FIA, nuovi Lea: necessaria una deroga. Riforma regressiva

Apr 22, 2017 | Associazione | 0 commenti

Come ormai noto a tutto il comparto, la bozza di Documento sui L.E.A., che intende apportare, tra le altre, sostanziali modifiche al percorso erogativo dell’assistenza audioprotesica agli aventi diritto tramite S.S.N., è stata recentemente (7 settembre 2016) approvata dalla Conferenza Stato-Regioni e ha iniziato il suo iter all’interno delle competenti Commissioni parlamentari.

A livello di contenuto la Bozza propone alcuni cambiamenti tra i quali i principali sono:

– Addio alla tariffazione nazionale: acquisto di apparecchio acustico e prestazione sanitaria (atti inscindibili) tramite procedure pubbliche d’acquisto (gare d’appalto), secondo criteri di qualità, capillarità della distribuzione e di disponibilità di prodotti. L’assistenza audioprotesica è infatti inserita all’interno dell’elenco 2a del nuovo Nomenclatore per il quale è prevista l’acquisizione a gara, a differenza del Nomenclatore oggi in vigore che inserisce l’assistenza audioprotesica all’interno dell’elenco 1 (dispositivi su misura e predisposti) a tariffa nazionale.

– Aventi diritto: la norma prevede che “[…] i livelli di perdita uditiva che danno diritto alla protesizzazione sono: per gli assistiti maggiori di anni 18, ipoacusia bilaterale, rilevata senza protesi, da 55 dB HL nell’orecchio migliore, sulla media delle frequenze 500, 1.000, 2.000, 4.000 Hz […]”. Ad oggi il Nomenclatore non prevede questo tipo di limitazioni.

Nonostante le importanti e positive integrazioni al documento ottenute in questi ultimi mesi di lavoro da parte di ANA e ANAP – inscindibilità prestazione-prodotto e selezione del dispositivo eseguita obbligatoriamente da parte dell’Audioprotesista -, il Documento presenta ancora gravi ed evidenti criticità.

RICHIESTA DELLA CATEGORIA

La riforma che si prospetta è, di fatto, ancora REGRESSIVA E LESIVA nei confronti dei diritti e dei doveri della professione e dei diritti e della partecipazione alla terapia da parte dei Pazienti ipoacusici.

Il principio di appropriatezza e l’evidenza clinico-tecnica in audioprotesi (ogni ipoacusia è diversa dalle altre) non permettono un atteggiamento rigido in materia di scelte di trattamento che le rendano uguali per tutti; al contrario, le linee guida e le buone pratiche riconosciute in linea con la scienza audioprotesica e le norme vigenti pretendono un’alta personalizzazione delle scelte terapeutiche che tuttavia deve necessariamente integrare l’esperienza specifica e l’intervento continuo del professionista, con i bisogni e i valori del paziente e, quindi, con la sua ineludibile partecipazione durante e post-fornitura. I meccanismi di gara non solo mettono a rischio sia la libertà di scelta del paziente sia quella del professionista sanitario a danno dell’appropriatezza del percorso clinico riabilitativo delle persone ipoacusiche, ma soprattutto violano le attuali norme vigenti.

ANA ANAP ritengono necessario, pertanto, DEROGARE da quanto previsto all’Art. 3, c.3 dell’Allegato A (“Fornitura dei dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B”), mantenendo, per gli ausili per l’udito, l’attuale modalità di remunerazione tariffaria in quanto dispositivi “predisposti” per bisogni complessi.

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